Tassa e indennità

Tassa di esenzione dall'obbligo militare

Compensazione per prestazioni di servizio non effettuate

I cittadini svizzeri che non prestano servizio militare o civile sono sottoposti a una tassa surrogatoria (legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, LTEO). Ciò vale anche per i militi della protezione civile. Questa tassa ammonta al 3 per cento del reddito imponibile, a partire da un importo minimo di 400 franchi.

Per undici anni

L’assoggettamento alla tassa comincia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato ha compiuto 19 anni e termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. Per le persone che prestano servizio nella protezione civile, l’assoggettamento inizia nell’anno successivo all’inizio dell’istruzione di base. L’assoggettamento alla tassa dura 11 anni.

Conteggio dei giorni di servizio prestati nella protezione civile

Il conteggio della tassa d’esenzione dall’obbligo militare viene di regola recapitato l’anno successivo poiché dipende dal reddito imponibile e dal numero di giorni di servizio prestati. Ogni giorno prestato nella protezione civile dà diritto ad una riduzione del 4 per cento della tassa. I giorni di servizio prestati prima dell’assoggettamento alla tassa vengono conteggiati. Se i militi raggiungono una riduzione del cento per cento in un anno e alcuni giorni di servizio non sono ancora stati conteggiati, possono riportare questi giorni all’anno successivo.

All seguente link si possono trovare ulteriori informazioni sulla tassa di esenzione dall’obbligo militare (solo in francese o tedesco).

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

I militi della protezione civile hanno diritto ad un’indennità di perdita di guadagno per ogni giorno di servizio remunerato con il soldo. L’indennità di base è versata a tutte le persone che prestano servizio, indipendentemente dal loro stato civile e dall’esercizio di un’attività lucrativa. In più vengono versati l’assegno per l’azienda, l’assegno per i figli e l’assegno di custodia.

In linea di principio, l’indennità è versata direttamente alle persone che prestano servizio. Essa viene però versata ai datori di lavoro se questi continuano a pagare il salario durante il servizio, nella misura in cui l’indennità non supera il salario. Per contro, gli assegni per le spese di custodia vengono sempre versati direttamente alla persona che presta servizio.

Ai seguenti si possono trovare ulteriori informazioni sull’indennità di perdita di guadagno:

Soldo

I militi che prestano servizio hanno diritto al soldo corrispondente al loro grado. Il soldo è regolamentato dall’Ordinanza sulla Protezione civile all’art.26 Diritto al soldo.

Il soldo per giorno di servizio  ammonta a:

  • Fr. 5.- per il milite
  • Fr. 6.- per l’appuntato
  • Fr. 7.- per il caporale (capogruppo)
  • Fr. 8.- per il sergente
  • Fr. 9.- per il sergente maggiore
  • Fr. 10.- per il furiere
  • Fr. 12.- per il tenente (caposezione)
  • Fr. 14.- per il primo tenente
  • Fr. 16.- per il capitano

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