Quadro istituzionale
Compiti della protezione civile
Il nostro paese è densamente popolato. Le nostre infrastrutture sono altamente tecnologiche. La nostra società è fortemente interconnessa e quindi sempre più vulnerabile. È pertanto necessario proteggere la popolazione e le sue basi vitali.
Catastrofi come, ad esempio, un alluvione o un incidente aereo, ma anche situazioni d'emergenza come una pandemia influenzale possono verificarsi in qualsiasi momento.
La gestione di questo genere di eventi è un compito di Protezione della popolazione, un sistema integrato composto da cinque organizzazioni partner:
La protezione civile è prevalentemente un ente di secondo intervento del sistema integrato della protezione della popolazione. Non si tratta quindi di un ente di intervento immediato ma viene impiegato soprattutto per rinforzare le altre organizzazioni partner in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza di ampia portata e/o lunga durata.
In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:
La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:
La legge federale
La Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 20 dicembre 2019 e l'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 11 novembre 2020 disciplinano a livello federale la protezione civile.
A questi due documenti si aggiungono una serie di ulteriori basi legali che disciplinano alcuni settori specifici.
La legge cantonale
La Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 ed il Regolamento sulla protezione civile (RPCi) del 3 giugno 2008 disciplinano la protezione civile a livello cantonale.
A livello cantonale la Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 ed il Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop) del 18 ottobre 2017 regolano ulteriori aspetti della protezione civile e della collaborazione con gli enti partner.