Chiamata in servizio

Preavviso di servizio

Il nostro consorzio preavvisa (ad inizio anno) tutti i militi inviando le date del servizio previsto per l’intero anno.

In questo modo ogni milite è in condizione di organizzarsi di conseguenza (e di informare il proprio datore di lavoro).

In casi giustificati il milite può fare richiesta di una modifica del proprio piano delle convocazioni (seguire le indicazioni inviate con il preavviso di servizio).

Convocazione

La legge federale definisce un termine minimo di sei settimane entro il quale deve essere inviata la convocazione di servizio.

Ricordiamo che è compito del milite informare il proprio datore di lavoro o la propria scuola dell’assenza per il servizio.

Da alcuni anni il Consorzio invia il Preavviso di servizio ad inizio anno. Il preavviso permette al milite di organizzarsi in funzione del servizio previsto.

Chiamata in caso di intervento

Oltre che per motivi d’istruzione, i militi possono essere chiamati in servizio anche in caso d’intervento della protezione civile [Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC, art. 46] dal Consiglio federale

  • in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza che colpiscono diversi cantoni o l’intero Paese
  • in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante
  • in caso di conflitto armato

I militi possono essere chiamati a prestare un intervento anche dal Cantone o dalla Regione; in questi casi la procedura è disciplinata dai Cantoni. Il Cantone (o la Regione) può chiamare in servizio i militi della protezione civile:

  • in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza
  • per svolgere lavori di ripristino

In questi casi non vi è un limite massimo di giorni di impiego.

Obbligo di entrare servizio

In caso di convocazione o di chiamata, i militi sono tenuti (=obbligati) ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell’autorità responsabile della convocazione [Ordinanza sulla protezione civile, art. 42].

In caso di malattia

Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare immediatamente l’ufficio responsabile della convocazione e, entro le 12:00 del giorno dell’entrata in servizio, recapitare allo stesso il certificato medico in busta chiusa [Ordinanza sulla protezione civile, art. 43].

Differimento di servizio

Se un milite, per motivi importanti, non può svolgere il servizio per il quale è stato convocato, ha la possibilità di fare domanda di differimento.

La richiesta di differimento deve, obbligatoriamente, presentare degli argomenti sufficienti e, ad essa, devono essere allegati i documenti che comprovano l’impossibilità ad entrare in servizio (documenti del datore di lavoro, della scuola,…). In assenza di argomenti e documenti comprovanti l’impossibilità ad entrare in servizio, la domanda non viene considerata.

Non esiste il diritto automatico al differimento. Finché la richiesta non viene accettata (finché il milite non riceve una risposta affermativa), permane l’obbligo di entrare in servizio come da convocazione.

Congedo

Se un milite, per motivi importanti, durante il servizio per il quale è stato convocato deve assentarsi per alcune ore, ha la possibilità di fare domanda di congedo.

Il foglio di congedo deve essere accompagnato da giustificativi a comprova della necessità di assentarsi durante il servizio.

Disposizioni penali

La Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC] pone le basi legali che disciplinano le disposizioni di carattere penale.

Art. 88 Infrazioni alla presente legge

  1. È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
    1. In qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non dà se­guito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;
    2. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
    3. incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di ese­guire le misure ordinate dalle autorità.
  2. Nei casi di cui al capo­verso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  3. È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
    1. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
      1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
      2. non ottempera agli ordini di servizio,
      3. utilizza l’equipaggiamento personale fuori dal servizio,
      4. viola gli obblighi di notificazione di cui all’articolo 44 capoverso 4;
    2. disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all’allarme;
    3. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile.
  4. Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2–4 nonché b e c, se l’autore ha a­gito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
  5. Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.
  6. Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d’esecuzione

  1. Chiunque viola intenzionalmente disposizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con la multa.
  2. Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena è della multa sino a 20 000 franchi. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
  3. Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.

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