Risorse
Informazioni per i militi
Informazioni utili:
Al momento non ci sono informazioni.
Calendario
Calendario dei corsi e delle attività organizzate dal consorzio a questo link.
Domanda di congedo
Richieste e formulari
I militi che, per motivi importanti, devono assentarsi dal servizio possono, al più tardi al momento dell’entrata in servizio, presentare al direttore del corso il Foglio di congedo. La domanda deve essere motivata ed accompagnata dalla necessaria documentazione che comprovi la necessità di assentarsi dal servizio.
Non vi è diritto al congedo. Il congedo dev’essere autorizzato dal Direttore del corso.
Per i corsi di istruzione non è possibile assentarsi per più del 10% della durata del corso. Dovesse essere superata questa quota il milite è obbligare a svolgere nuovamente l’intero corso di istruzione.
Domanda di differimento di servizio
Richieste
I militi che non sono in condizione di poter svolgere il servizio possono, al più tardi quindici giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento di servizio. La domanda deve essere motivata ed accompagnata dalla necessaria documentazione che comprovi l’impossibilità ad entrare in servizio.
Non vi è diritto al differimento. L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.
Importante: fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio.
Duplicato del libretto di servizio
Richieste e formulari
Ogni astretto al servizio deve essere in possesso di un libretto di servizio (art. 12 dell’Ordinanza sui controlli militari; OCoM). In caso di smarrimento bisogna richiederne un duplicato.
A questo link trovate le indicazioni per richiedere il duplicato.
Il servizio cantonale competente è il seguente:
Servizio degli affari militari e del Comando di circondario
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 33 31
fax +41 91 814 44 77
ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2014 tutti i duplicati dei LS vengono effettuati dal Servizio degli affari militari; non è più possibile, per i militi sopra i 30 anni, chiedere il duplicato all’ufficio consortile.
Obbligo di entrare servizio
Chiamata in servizio
In caso di convocazione o di chiamata, i militi sono tenuti (=obbligati) ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell’autorità responsabile della convocazione [Ordinanza sulla protezione civile, art. 42].
In caso di malattia
Chiamata in servizio
Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare immediatamente l’ufficio responsabile della convocazione e, entro le 12:00 del giorno dell’entrata in servizio, recapitare allo stesso il certificato medico in busta chiusa [Ordinanza sulla protezione civile, art. 43].
Disposizioni penali
La Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC] pone le basi legali che disciplinano le disposizioni di carattere penale.
Art. 88 Infrazioni alla presente legge
- È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
- In qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non dà seguito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;
- disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
- incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di eseguire le misure ordinate dalle autorità.
- Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
- È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
- in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
- si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
- non ottempera agli ordini di servizio,
- utilizza l’equipaggiamento personale fuori dal servizio,
- viola gli obblighi di notificazione di cui all’articolo 44 capoverso 4;
- disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all’allarme;
- abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile.
- in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
- Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2–4 nonché b e c, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
- Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.
- Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.
Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d’esecuzione
- Chiunque viola intenzionalmente disposizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con la multa.
- Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena è della multa sino a 20 000 franchi. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
- Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.
Art. 90 Perseguimento penale
Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
Informazioni per i datori di lavoro
Qui elenchiamo una serie di informazioni per i datori di lavoro.
Chi presta servizio?
La protezione civile è basata sull’obbligo federale di prestare servizio. È tenuto a servire nella protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio e che non presta servizio militare o servizio civile.
L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino al 40esimo anno di età.
Genere di servizio
I servizi per i quali i militi possono essere convocati sono i seguenti:
- corsi di istruzione (CB: corso base; CT: corso tecnico; CC: corso complementare; CQ: corso quadri; C perf: corso perfezionamento) [LPPC Art. 49- 52]
- corsi di ripetizione (CR) [LPPC Art. 53]
- chiamate in caso di catastrofe, di urgenza o di ripristino (CATA) [LPPC Art. 46]
- impieghi di pubblica utilità (IPU) [LPPC Art. 53]
Ogni milite può svolgere un massimo di 66 giorni di servizio annui (esclusi gli interventi di catastrofe o di emergenza, per i quali non esiste un limite massimo).
Di seguito i dettagli delle singole tipologie di attività di servizio.
Corsi di istruzione
I servizi d’istruzione per i quali i militi della protezione civile possono ricevere una convocazione sono:
- istruzione di base (CB: corso base; CT: corso tecnico)
- istruzione complementare (CC: corso complementare)
- istruzione per i quadri (CQ: corso quadri; PG: pagamento grado per candidati quadri)
- corsi di perfezionamento (C perf)
Al più tardi tre anni dopo aver svolto il reclutamento, ogni mililte deve seguire l’istruzione generale. L’istruzione, nel canton Ticino, dura 14 giorni.
Con un’istruzione complementare della durata massima di una settimana, i militi scelti hanno la possibilità di specializzarsi in funzioni particolari.
Chi assume una funzione di quadro deve seguire un’istruzione per quadri della durata di due settimane.
I quadri e gli specialisti possono inoltre essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di due settimane ogni quattro anni.
Corsi di ripetizione
Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.
Indennità per perdita di guadagno (IPG)
I militi della protezione civile hanno diritto ad un’indennità di perdita di guadagno per ogni giorno di servizio remunerato con il soldo. L’indennità di base è versata a tutte le persone che prestano servizio, indipendentemente dal loro stato civile e dall’esercizio di un’attività lucrativa. In più vengono versati l’assegno per l’azienda, l’assegno per i figli e l’assegno di custodia.
In linea di principio, l’indennità è versata direttamente alle persone che prestano servizio. Essa viene però versata ai datori di lavoro se questi continuano a pagare il salario durante il servizio, nella misura in cui l’indennità non supera il salario. Per contro, gli assegni per le spese di custodia vengono sempre versati direttamente alla persona che presta servizio.
Ai seguenti si possono trovare ulteriori informazioni sull’indennità di perdita di guadagno:
Chiamata in caso di intervento
Oltre che per motivi d’istruzione, i militi possono essere chiamati in servizio anche in caso d’intervento della protezione civile [Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC, art. 43] dal Consiglio federale
- in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza che colpiscono diversi cantoni o l’intero Paese
- in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante
- in caso di conflitto armato
I militi possono essere chiamati a prestare un intervento anche dal Cantone o dalla Regione; in questi casi la procedura è disciplinata dai Cantoni. Il Cantone (o la Regione) può chiamare in servizio i militi della protezione civile:
- in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza
- per svolgere lavori di ripristino
In questi casi non vi è un limite massimo di giorni di impiego.
Informazioni per gli interessati all’occupazione di uno dei nostri impianti
Qui si trovano le informazioni utili per chi fosse interessato all’occupazione di uno dei nostri impianti disponibili.
Impianti disponibili
Condizioni di locazione
Le strutture possono essere locate alle seguenti condizioni:
- Fr. 10.- al giorno (*) per persona adulta
- Fr. 5.- al giorno (*) per persona di età inferiore a 16 anni
- ritenuto in ogni caso un importo minimo di Fr. 150.-
- sarà prelevata la tassa di soggiorno di Fr. -.70 al giorno per persona che verrà versata all’Ente turistico di Bellinzona
(*) sulla base di 24 ore o frazione
I prezzi sopraindicati comprendono:
- l’uso dei servizi igienici (carta e sacchetti igienici) e delle docce;
- il riscaldamento, la corrente elettrica, l’acqua fredda e calda dove esiste;
I posti letto vengono messi a disposizione comprensivi di:
- un materasso in gommapiuma ricoperto da una federa in tela;
- un cuscino con federa;
- una coperta di lana.
Per occupazioni superiori a cinque notti sarà prelevato l’importo di Fr. 2.- a persona per il lavaggio delle federe dei cuscini.
Regolamento per il pernottamento
1. Responsabilità
Il capo comitiva è responsabile nei confronti del concedente del rispetto, da parte degli occupanti, delle condizioni di utilizzo del rifugio (adeguato comportamento). Prima dell’occupazione egli provvederà ad allestire su formulario ufficiale l’elenco dei nominativi degli occupanti, attestandone con la propria firma l’esattezza e la completezza anche nei confronti dell’autorità di polizia.
Il concedente non assume alcuna responsabilità per danni o furti subiti dal beneficiario.
2. Diritto di accesso
Hanno diritto di accedere al rifugio solo i componenti della comitiva iscritti nel formulario ufficiale; l’entrata a terze persone è proibita. Per contro il concedente ha diritto di accesso per eventuali controlli; in questo caso egli dovrà essere accompagnato dal capo comitiva o da un suo rappresentante.
3. Quiete pubblica
Per rispetto alla quiete pubblica dovranno assolutamente essere evitati rumori molesti all’esterno del rifugio, sia di giorno che di notte.
4. Danneggiamenti – perdite
Il capo comitiva è responsabile verso il concedente per tutti i danni o perdite causati dagli occupanti, all’interno o nelle vicinanze del rifugio. Ogni riparazione o ripristino verrà fatta eseguire dal concedente a spese del beneficiario, a carico del quale sarà fatturato in supplemento una tassa fino a Fr. 50.- per le spese amministrative del Consorzio.
5. Chiavi
Le chiavi del rifugio devono essere ritirate e riconsegnate dal beneficiario, previo accordo con il concedente, durante i giorni feriali (lun – ven), negli orari seguenti: 07.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00. Le stesse saranno consegnate previo pagamento della caparra. La riconsegna dovrà avvenire al più tardi il primo giorno feriale (lun – ven) dopo il termine dell’occupazione.
6. Pulizia
La pulizia interna del rifugio e degli accessi deve essere effettuata giornalmente dagli occupanti. Il concedente metterà gratuitamente a disposizione il materiale e gli attrezzi necessari. Al termine dell’occupazione i locali con il relativo contenuto dovranno essere riconsegnati perfettamente puliti. In caso contrario il concedente provvederà a far effettuare le pulizie da una ditta specializzata, addebitando i costi dell’intervento al beneficiario.
7. Divieti
Nel rifugio è severamente vietato:
- fumare;
- accendere fuochi di qualsiasi genere e utilizzare apparecchi funzionanti con carburante (lampade, fornelli, stufe, ecc.);
- introdurre materiali infiammabili come ad esempio carburanti, bombole di gas, esplosivi, munizioni, ecc.;
- effettuare spostamenti, anche temporanei, dell’arredamento;
- utilizzare o manipolare le attrezzature tecniche quali ventilazione, riscaldamento, trasmissioni, ecc., se non espressamente autorizzati dal concedente;
- introdurre animali;
- utilizzare il sedime esterno se non per il semplice accesso;
- gettare negli scarichi (toilettes, lavabi, docce, ecc.) oggetti che ne possano causare l’otturazione.
8. Misure di sicurezza e di comportamento in caso di incendio o d’emergenza
- il beneficiario s’impegna ad effettuare la sorveglianza continua quale misura di prevenzione antincendio, costantemente durante tutto il periodo di pernottamento nel rifugio.
- a tale scopo, al momento della presa in consegna del rifugio, egli viene istruito sul comportamento da assumere in situazioni d’emergenza ed in particolare sull’uso dei mezzi antincendio a disposizione nel rifugio, sulle norme di ventilazione e sull’allarme ai pompieri (telefono).
- l’uso del telefono (che comporta la rottura del vetro della cassetta portachiavi) è autorizzato unicamente in caso d’incendio o d’emergenza (polizia, pompieri, ambulanza, ecc.).
- l’eventuale rottura del vetro non dovuta a casi d’incendio o d’emergenza comporta il pagamento dell’importo completo delle conversazioni telefoniche del mese in corso.
- le lampade d’emergenza devono sempre rimanere allacciate alla rete elettrica.
- le porte blindate ed a pressione devono rimanere costantemente aperte. Per contro e per garantire il buon funzionamento della ventilazione, la porta in legno montata all’entrata del rifugio (locale Chiusa) deve essere sempre chiusa (non a chiave !).
Revoca in caso di urgenza
In caso di catastrofe o di necessità urgenti, il concedente può revocare con effetto immediato il diritto concesso di occupare i locali. In tale caso il rifugio dovrà essere riconsegnato a disposizione della Protezione Civile entro un termine massimo di 24 ore, senza che ciò dia luogo a pretese di sorta da parte del beneficiario e degli occupanti.
Qualora la situazione lo esigesse, la riconsegna dei locali potrà essere richiesta anche con un preavviso più breve, segnatamente anche con effetto immediato, previa messa a disposizione, entro un termine identico, di un’altra struttura idonea.
Richiesta di riservazione
Per verificare la disponibilità delle strutture vi invitiamo a contattare il nostro ufficio amministrativo.
Informazioni per gli enti interessati ad un impiego di pubblica utilità (IPU)
Qui si trovano le informazioni per i comuni o gli enti interessati ad una prestazione da parte della Protezione civile per un impiego di pubblica utilità.
Interventi di pubblica utilità
Quadro generale
L’articolo 53 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) permette di chiamare in servizio i militi della protezione civile per prestare interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale o comunale. Si tratta per esempio di interventi in occasione di grossi eventi, lavori per infrastrutture, compiti di assistenza ecc. Non sono però ammesse prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro (art. 41 dell’Ordinanza sulla protezione civile OPCi).
Condizioni necessarie per l’autorizzazione
L’ordinanza sulla protezione civile OPCi, art. 45 definisce il concetto di “interventi di pubblica utilità” e statuisce le condizioni necessarie per l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale o comunale. La protezione civile può prestare interventi a favore di terzi (autorità, organizzazioni, associazioni o espositori) quando
- i richiedenti non sono in grado di svolgere i compiti con mezzi propri e l’intervento di pubblica utilità è di interesse pubblico;
- l’intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell’istruzione;
- l’intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private; e
- l’evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.
Nella loro domanda gli istanti devono dimostrare che queste condizioni sono soddisfatte.
Eventi d’importanza cantonale, regionale o comunale
Gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale competono ai cantoni. Essi disciplinano l’autorizzazione degli interventi e stabiliscono la ripartizione dei costi tra cantone, comuni e istante.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle autorità cantonali competenti o consultare le relative pagine web.
Eventi d’importanza nazionale o internazionale
Gli organizzatori di eventi politici, economici, religiosi, culturali o sportivi d’importanza nazionale o internazionale possono inoltrare una domanda per ottenere il sostegno della protezione civile. Gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale vengono approvati dal direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP su incarico del Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS.
Inoltrare le domande alla Confederazione tramite il cantone
L’istante deve inoltrare la domanda per un intervento di pubblica utilità a livello nazionale con il modulo ufficiale di domanda all’UFPP tramite l’autorità cantonale competente, per esempio l’Ufficio cantonale della protezione civile. Se gli eventi sono previsti in luoghi diversi o sono separati dal punto di vista organizzativo (partite di un campionato europeo o mondiale, tappe del Tour de Suisse o di una gara di gigathlon ecc.), si deve inoltrare una domanda per ogni luogo d’intervento). Se gli eventi si svolgono in più cantoni ma senza organizzatore regionale (per es. gara ciclistica su circuito Grand-Prix Tell), si deve inoltrare una domanda per il luogo della manifestazione dove il sostegno della protezione civile è più necessario.
Inoltrare in anticipo le domande
Le domande per interventi di pubblica utilità devono essere inoltrate due anni prima dell’evento. Eccezioni a questa regola devono essere giustificate in modo chiaro e dettagliato. I dati e i documenti richiesti devono essere consegnati al più tardi cinque mesi prima dell’inizio dell’intervento della protezione civile.
Richiesta per impiego di pubblica utilità
Gli impieghi di pubblica utilità devono essere autorizzati dalla delegazione consortile e dal cantone.
Chi fosse interessato può prendere direttamente contatto con l’ufficio consortile.