La Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC] pone le basi legali che disciplinano le disposizioni di carattere penale.
Art. 68 Infrazioni alla legge
1 È punito con la detenzione, l’arresto o la multa chiunque intenzionalmente:
a. in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;
b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
3 È punito con l’arresto o con la multa chiunque:
a. in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;
b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;
c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all’allarme;
d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile.
4 Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
5 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.