Oltre che per motivi d'istruzione, i militi possono essere chiamati in servizio anche in caso d'intervento della protezione civile [Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC, art. 27] dal Consiglio federale
- in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza che colpiscono diversi cantoni o l'intero Paese
- in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante
- in caso di conflitto armato
- per prestare interventi di pubblica utilità a livello nazionale
I militi possono essere chiamati a prestare un intervento anche dal Cantone o dalla Regione; in questi casi la procedura è disciplinata dai Cantoni. Il Cantone (o la Regione) può chiamare in servizio i militi della protezione civile:
- in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza
- per svolgere lavori di ripristino
- per prestare interventi di pubblica utilità
In questi casi non vi è un limite massimo di giorni di impiego.
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